E’ da accogliere la richiesta di una madre single, parente stretta di persone che vivono con un collaboratore di giustizia sotto protezione per le sue rivelazioni, che vuole sostituire il cognome materno attribuito al figlio naturale con quello del padre del bambino, partner con il quale aveva avuto la relazione nell’ambito della quale è stato generato il piccolo. Ad averlo deciso è la Cassazione e adesso il ragazzino al centro di questo caso giudiziario potrà essere chiamato con il cognome del padre da solo o in aggiunta a quello materno. La valutazione dovrà essere fatta dalla Corte di Appello di Messina.

Ad avviso della mamma del bimbo, “l’uso del suo cognome risultava pregiudizievole per il minore, esponendolo alla costante associazione ad attività illecite e ad ambienti criminali, a causa del rapporto di parentela” con la zia materna “residente nel medesimo comune e convivente con un collaboratore di giustizia sottoposto a regime di protezione”.

In primo grado, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, centro del messinese, aveva accolto la richiesta della madre del bambino. Ma il padre naturale, che pure aveva riconosciuto il figlio come suo davanti all’ufficiale civile, si era opposto e aveva fatto ricorso contro il via libera al cambiamento del cognome. La sua contrarietà aveva trovato ascolto presso la Corte di Appello di Messina che con ordinanza del settembre 2018 aveva dichiarato che non c’erano motivi validi per cambiare il cognome sottolineando che “non si può attribuire alcuna valenza negativa alla condizione di collaboratore di giustizia”, così aprendo la strada al ritorno del cognome materno.

Ma la Cassazione ha bocciato questa soluzione e ha ordinato ai magistrati messinesi di rivedere il loro verdetto tenendo presente l’interesse del minore – al cambio di cognome – rapportato “all’ambiente in cui è cresciuto e si trova ad interagire” e il suo diritto al legame “identitario” e alla tutela della “bigenitorialità”.

Per ora il bambino continuerà a chiamarsi con il cognome del padre, sarà l’appello bis a decidere se sia il caso di farlo precedere dal cognome della madre o lasciare tutto così, per tenere il più lontano possibile il richiamo a una parentela ‘problematica’.

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