Gli effetti del dissesto nel dettaglio. Perché lo scaricabarile all’interno ed all’esterno del Comune di Catania non spiega. In alcuni casi, peggio, è strategia, una cortina di fumo, per confondere, per nascondere, per nascondersi. Così come, in alcuni casi, lo sono le promesse, gli annunci, le prospettive, le rassicurazioni.

La dichiarazione del dissesto ha importanti conseguenze previste dal Tuel, dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Eccole punto dopo punto.

Intanto chiariamo subito che la disciplina del dissesto non mira ad annientare ma a risanare. Il Comune deve continuare la sua attività poiché ente considerato necessario dalla Costituzione. Quindi, non può cessare di esistere.

Il percorso per il risanamento, però, è durissimo, costellato di obblighi. E di sanzioni.

LE CONSEGUENZE

1 – La prima conseguenza immediata è ” la sospensione del termine per deliberare il bilancio, poiché questo dovrà basarsi sulla manovra di riequilibrio che fa carico all’ente. Le procedure esecutive pendenti, alla data della dichiarazione di dissesto, sono dichiarate estinte, salvo l’inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. Viene anche stabilita l’inefficacia dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di dissesto, che non vincolano né l’ente né il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge“.

2 – Un altro effetto ha provocato polemiche, poiché considerato incostituzionale, fortemente lesivo dei diritti dei creditori: “dalla data della deliberazione di dissesto, e sino all’approvazione del rendiconto, i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”. La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione affermando che, il blocco della rivalutazione e degli interessi ha lo scopo di impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore.

3 – Dalla data della dichiarazione del dissesto fino all’emanazione del decreto sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il Comune non potrà contrarre nuovi mutui, “fatta eccezione per quelli previsti a copertura della massa passiva e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni”. Il nuovo indebitamento è, quindi, consentito solo se non porta alcun aggravio al bilancio dell’ente: “il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa. Il bilancio di competenza indica l’ammontare delle spese che si prevede di dover pagare e delle entrate che si prevede di poter riscuotere nell’anno di riferimento. Il bilancio di cassa indica invece le spese che effettivamente verranno liquidate e le entrate che effettivamente saranno incassate”.

4 – Il dissesto produce effetti anche sui cittadini, “sulla comunità locale, come sancito dall’art. 251 Tuel che impone, per un quinquennio, l’adeguamento al massimo delle aliquote, delle tariffe delle imposte e tasse locali, eccezion fatta per la tassa riguardante i rifiuti solidi urbani per la quale devono essere applicate le misure che assicurino la copertura integrale dei costi di gestione”. Sottolineiamo: adeguamento al massimo delle aliquote, delle tariffe delle imposte e tasse locali. I cittadini devono pagare, devono pagare di più per dare linfa a quelle casse comunali inaridite da chi ne ha avuto la responsabilità amministrativa.

LE SANZIONI

Ed eccoci alle sanzioni per chi sarà riconosciuto responsabile. Sanzioni che, nel caso specifico, fanno tremare l’ex sindaco Enzo Bianco e la sua Giunta, visto che sono presi in considerazione i cinque anni precedenti alla dichiarazione del dissesto: il periodo in cui il Comune di Catania è stato amministrato dall’attuale consigliere comunale che lo scorso maggio ha ceduto la poltrona di primo cittadino a Salvo Pogliese.

Sanzioni che la Corte dei Conti impone già dal primo grado del procedimento per individuare chi ha provocato i danni economici “con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario”.

1 – “Gli amministratori riconosciuti responsabili non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali e di rappresentanti di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati quando il giudice contabile, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile”.

2 – “I sindaci ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria”.

Insomma, sarebbe la pietra tombale sulla vita politica di chi sarà dichiarato colpevole.

 

 

 

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