Quali sono le vicende legate ai figli in presenza di una separazione dei genitori?

Se vi è una crisi coniugale, e detta crisi è seria, e non passeggera, non bisogna esitare a richiedere la separazione. Per i figli, meglio è avere genitori separati che avere genitori in lite perenne tra loro.

Ovviamente nel procedimento di separazione (e di divorzio) verranno assunti anche provvedimenti in favore dei figli: segnatamente la scelta del collocamento dei figli minori, l’orario di visita del genitore non collocatario, l’assegno di mantenimento indiretto da destinare ai figli non ancora economicamente autosufficienti.

I figli hanno infatti diritto di essere mantenuti da entrambi i genitori e di conservare lo stesso tenore di vita che avevano quando la famiglia era unita.

Ma per la separazione (o per il divorzio) è sempre necessario l’intervento di un giudice civile?

No. La separazione può essere o consensuale o giudiziale. Quella giudiziale è più lunga e più costosa, e quindi deve cercarsi di evitarla. Preferibile è quindi quella consensuale.

In particolare, è oggi possibile separarsi (o divorziare) senza neanche passare dal Tribunale: i coniugi –con l’ausilio  di un  avvocato per parte– possono sottoscrivere un accordo detto “convenzione di negoziazione” direttamente presso lo studio di uno dei legali, risparmiando prezioso tempo  ed evitando lo stress di doversi personalmente recare presso il Palazzo di Giustizia: ciò avendo detto accordo, previo il provvedimento favorevole della Procura del Tribunale, lo stesso valore della sentenza del Tribunale.

A chi spetta il mantenimento dei figli?

Entrambi i genitori, secondo le loro reali possibilità economiche, hanno l’obbligo di mantenere i propri figli anche qualora siano nati fuori dal matrimonio.

Il dovere al mantenimento dei figli è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze.

 Fino a quando quindi i genitori devono mantenere i figli?

Il dovere di mantenimento dei figli assume connotati diversi a seconda che il figlio sia un minore o un maggiorenne. L’art.  315 bis Codice Civile dispone che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Quanto ai figli maggiorenni, l’articolo 337 septies Cc così recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.”

Ne deriva che il genitore ha l’obbligo di mantenere i figli fino al raggiungimento della maggiore età. Superata la quale, il permanere dell’obbligo dei genitori va stabilito dal giudice del merito caso per caso, “valutate le circostanze” della fattispecie concreta.

Ci spiega le ultima novità giurisprudenziali in merito al mantenimento del figlio maggiorenne?

Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnati i giudici, chiamati a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo ma che non dura in eterno.

E’ di qualche giorno fa, precisamente dello scorso 14 agosto, l’ordinanza n. 17183/2020 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, che ha superato i 30 anni di età ed ha un lavoro (precario).

La Corte di Cassazione ha ricordato che l’attuale art. 337-septies c.c., al comma 1, prevede che debba essere il giudice, valutate le circostanze del caso, ad avere il potere di disporre in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente un assegno periodico, ancorando la sua discrezionalità alle occupazioni e al percorso formativo del soggetto in questione, nonché all’attuale situazione del mercato del lavoro.

Pesa sul punto la funzione educativa del mantenimento nonché il principio di auto-responsabilità: il figlio maggiorenne è tenuto ad attivarsi per assicurarsi il sostentamento autonomo in attesa di un impiego più consono alle sue aspirazioni, mentre pretendere l’assegno senza impegno costituisce un abuso del diritto.

In conclusione, l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori cessa con la maggiore età del figlio, con  una notevole serie di eccezioni: ad esempio se l’interessato frequenta con profitto l’Università oppure ha problemi di salute.

Il figlio maggiorenne, anche se non gode di redditi sufficienti per provvedere al suo mantenimento, non ha sempre e per sempre il diritto di ricevere il mantenimento dei genitori.

Resta ovviamente fermo il diritto agli alimenti, vale a dire ai mezzi necessari per la sussistenza, che permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

L’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio si sposa?

Il matrimonio, o comunque la formazione di un autonomo nucleo familiare, escludono l’esistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: il matrimonio come la convivenza sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale che implica di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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